Ennesimo deferimento della sezione accordi economici emesso dalla Lnd per la Vastese. Di seguito:
"......La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:
• accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la ASD Vastese Calcio 1902 a riconoscere al Sig. D’Angelo, come in epigrafe individuato, la somma di euro 3.920,00 (tremilanovecentoventi/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
• dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it. • ordina alla ASD Vastese Calcio 1902 di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.