Di seguito si riportano le motivazioni contenuti nel registro decisioni n.107 uscite nelle ore scorse riguardante la penalizzazione dei due punti in classifica oramai effettivi . Di seguito i punti salienti, in allegato file pdf completo:
"Il Collegio arbitrale FIGC– LND per le controversie tra allenatori e società della LND, con due distinte decisioni, rispettivamente rubricate ai nn. 179 e 207/2023, rese entrambe il 25
maggio 2023 e pubblicate sul C.U. n. 3/2023, accoglieva i ricorsi promossi dai sigg.ri Simone Masciarelli e Giuseppe Ferazzoli contro la società ASD Vastese Calcio 1902, partecipante al
Campionato Serie D ss2023 – 2024 e, per l’effetto, dichiarava l’obbligo di detta società a corrispondere al Masciarelli € 701,00 ed al Ferazzoli € 6.255,20,
Veniva altresì deferita la società ASD Vastese Calcio 1902 “ a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS per gli
atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Cinquina Adriana, in qualità di presidente dotata dei poteri di rappresentanza legale come descritti nel precedente capo di
imputazione”
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La parte indagata, notificata della Comunicazioni di conclusioni indagini (CCI) del 19 settembre 2023, non chiedeva di essere sentita, né depositava memorie difensive; faceva però pervenire alla Segreteria di questo Tribunale la nomina del difensore di fiducia, nella persona dell’avv. Flavia Tortorella.
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Ai sensi dell’art. 31 comma 6 CGS, decorso il termine di gg. 30 (trenta) dalla data di ricevimento della comunicazione alla societàdel lodo arbitrale, senza che la decisione, non appellata,
sia stata adempiuta, alla società inadempiente si applica la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica.
Nel caso in esame, il mancato pagamento della società ai due allenatori, nei termini previsti dalla norma, è stato ammesso dalla stessa società nel corso dell’udienza dibattimentale, sicché
appare sufficiente l’acquisizione di tale dato per affermarsi la responsabilità della parte deferita, a nulla rilevando che l’obbligazione sia stata, pur se tardivamente, adempiuta.
Deve pertanto applicarsi a carico della società, nella misura richiesta, la sanzione della penalizzazione di punti in classifica, che, nei limiti edittali, non è commutabile con pene di altra
natura.
Va di contro respinta la richiesta di sanzione dell’ammenda, in quanto essa non è prevista dalla norma sopra richiamata.
In tale contesto risulta provata la violazione addebitata alla sig.ra Adriana Cinquina, la quale, in relazione alla carica ricoperta, avrebbe dovuto provvedere al pagamento dei due
allenatori nei termine perentorio di cui si è detto. La sanzione che è stata per lei richiesta e che è assumibile in quanto equa, rientra nella disciplina dell’art. 9 comma 1 inciso h)
CGS.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per la sig.ra Adriana Cinquina, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società ASD Vastese Calcio 1902, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione
sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 novembre 2023.