Brutta notizia per i colori biancorossi: dopo un articolo odierno uscito sulla stampa regionale e con un comunicato figc addirittura pubblicato in data 07.08.2020 i biancorossi sono stati penalizzati di un punto in classifica, soggetti a 1500 euro di multa con l'aggiunta di un'inibizione di 6 mesi al presidente Bolami per un mancato pagamento al giocatore Vittorio Palumbo classe 1998 (stagione 2018/19 arrivato a dicembre ).
Di seguito il testo parzialmente completo ed il file pdf con tutta la sentenza sportiva:
"Deve essere premesso che gli atti di deferimento risultano essere stati spediti e recapitati nei termini e nei modi previsti dall’ordinamento; la mancata costituzione in giudizio deve, di
conseguenza, ritenersi imputabile ad un’autonoma scelta dei soggetti destinatari del predetto deferimento, potendosi quindi procedere all’esame della vicenda sottoposta alla cognizione dell’adito
Tribunale.
Nel merito, il deferimento è fondato e va, pertanto, accolto. La Commissione Accordi Economici della LND, con decisione pubblicata con comunicato ufficiale n. 141/1 del 23 ottobre 2019 ha
condannato la società ASD Vastese Calcio 1902 al pagamento, a favore del tesserato sig. Vittorio Palumbo, della somma di € 800,00, quale residuo, previsto dall’accordo economico stipulato per la
stagione sportiva 2018/19.
Nella stessa data (23 ottobre 2019), la predetta decisione veniva comunicata alla società a mezzo pec.
....
Detto pagamento, tuttavia, non risulta eseguito.
Il tesserato, con dichiarazione del 3 febbraio 2020 (acquisita agli atti del presente procedimento), ha infatti segnalato di non aver mai ricevuto la somma ancora dovutagli, oggetto della
decisione della Commissione Accordi Economici, disconoscendo altresì la liberatoria, prodotta dalla società al Dipartimento Interregionale – LND di pertinenza, il 21 novembre 2019.
Riguardo a tale liberatoria, il Tribunale Federale Nazionale, condividendo i rilievi della Procura Federale, osserva che tale documento non contiene peraltro alcun preciso riferimento
temporale (la data del pagamento), né riferimenti alla decisione ottemperata e all’importo effettivamente versato, sicché esso, consideratane l’assoluta genericità (e tenuto in disparte ogni
accertamento in merito alla sua paternità), non potrebbe di per sé costituire prova del tempestivo adempimento dello specifico obbligo incombente sulla società.Conseguentemente, l’omesso
pagamento entro la scadenza inderogabilmente indicata dalle NOIF, non può che determinare la violazione della disciplina richiamata nell’atto di deferimento, con conseguente applicazione delle
sanzioni previste dal CGS. Alla luce delle considerazioni che precedono, tenendo altresì conto della natura e della gravità della condotta, consistente nella violazione dei principi di
lealtà, probità e correttezza, nonché dell’obbligo di osservanza delle decisioni degli organi di giustizia sportiva e delle stesse norme federali, con particolare riferimento agli istituti volti
a tutelare le ragioni economiche degli atleti, le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale appaiono, oltreché fondate, del tutto congrue e, come tali, meritevoli di piena
conferma.
P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Francesco Paolo Bolami, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società ASD Vastese Calcio 1902, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella s.s. 2020/2021, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Così deciso nella Camera di consiglio del 28 luglio 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020."